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FIUME TIRINO
DAI CONFINI CON LA PROVINCIA DELL’AQUILA, FINO ALL’INIZIO DELLA ZONA PONTE LA CORTE, PER UNA ESTENSIONE DI CIRCA 2KM.
Art. 1
APERTURA PESCA 2012 26 MARZO
PERIODI DI PESCA:
La pesca esercitata un’ora prima dell’alba dell’ultima domenica di FEBBRAIO ad un’ora dopo il tramonto del sole della prima domenica di OTTOBRE, l’accesso dei pescatori nel tratto in GESTIONE è consentito tutto il periodo dell’anno in cui è aperta la pesca senza alcun vincolo di tesseramento fatto salvo la chiusura temporanea del tratto nel periodo(circa una settimana) per via dei ripopolamenti periodici che si faranno.
P.S. la pesca alla trota è chiusa dal primo lunedì di ottobre fino all’ultimo sabato di febbraio. Per gli anni dove risulta dal calendario che l’ultimo sabato di febbraio è l’ultimo giorno del mese la pesca si riapre come nel 2012 il giorno 26 Marzo
Art. 2
ESERCIZIO DELLA PESCA:
Nelle suddette acque la pesca può essere esercitata da tutti coloro che sono in possesso di licenza di pesca con annesso libretto controllo catture emanato dalla Provincia, timbrato e distribuito GRATUITAMENTE dall’Ass.ne e dai punti autorizzati.
E’ consentita la cattura di un massimo di 7 (sette) salmonidi al giorno, la misura minima delle trote è di 22 (ventidue) cm.
E’ fatto obbligo di segnalare negli appositi spazi ogni cattura di salmonidi e le giornate di pesca, al fine di effettuare un censimento del pescato in modo che l’Ass.ne e la provincia possano effettuare i futuri ripopolamenti.
Il presente tesserino dovrà essere riconsegnato nei seguenti modi: personalmente presso la nostra sede dove gli addetti rilasceranno una ricevuta di riconsegna, tramite altre persone, per posta con mezzo R.R.R. entro il 30 Marzo dell’anno successivo, all’Ass.ne di appartenenza per ottenere il rilascio di un successivo nuovo tesserino. La mancata riconsegna del tesserino segna catture sara’sanzionato ai fini di legge.
Art. 3
E’ VIETATO:
Qualsiasi forma di pasturazione.
Pescare con più di una canna.
Portare con sé o pescare con larva di mosca canarina (bigattino).
Pescare a meno di 10 metri dai ponti, dalle zone di protezione.
Catturare un numero di pesci superiore al consentito.
Occultare catture effettuate o passare pesci ad altre persone.
A qualsiasi smuovere il fondo del fiume, catturare larve ed animali acquatici.
Esercitare la pesca nei giorni non consentiti.
E' vietata la pesca nel giorno di
Venerdì feriale dell'anno in corso, al fine di conciliare l'esercizio dell'attività alieutica
all'esigenza di tutela e di incremento della
fauna ittica.
Art. 4
Ai trasgressori per quello non consentito nel presente REGOLAMENTO saranno applicate le sanzioni previste all’art.21 della L.R. 17/05/85 n° 44.